Approvazione del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi)

La giunta comunale con Delibera n. 35 del 29.11.2021 ha approvato definitivamente ai sensi dell’art. 10 della legge 22 novembre 2000, n. 353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi).

Di seguito è possibile scaricare, in formato PDF, la delibera e l’avviso di approvazione.


La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all’art. 10, c. 2, l’obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dalla Regione Carabinieri Forestale al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

  Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è uno strumento indispensabile per attuare i princìpi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21/11/2000, n. 353, anche alla luce degli eventi incendiari di origine dolosa o quantomeno colposa, al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell’incendio.

  A seguito dell’approvazione definitiva degli elaborati tecnici costituenti il catasto delle aree percorse dal fuoco trovano applicazione i seguenti vincoli e prescrizioni ai sensi della norma sopracitata:

  • Vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo pena la nullità degli atti stessi.
  • Vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.
  • Vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Si veda anche l’avviso di adozione del “Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco” 

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