Atti generali

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Riferimenti Normativi


Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni

Estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati dello Statuto della Regione Lombardia, delle leggi regionali e statali aggiornate relative a funzioni, organizzazione e svolgimento delle attività di competenza del Comune.

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Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

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Norme disciplinari e responsabilità del personale dipendente non dirigente

Il decreto legislativo n. 150/2009, nel modificare l’art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, ha stabilito che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, sancisce che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Viene pertanto qui pubblicato il nuovo Codice Disciplinare, contenuto negli artt. 58 e 59 del CCNL del Personale non dirigente del Comparto FUNZIONI LOCALI nonché negli artt. dal 55 al 55sexies del D.Lgs. 165/2001.

Vengono altresì pubblicati gli obblighi del dipendente che il nuovo CCNL ha previsto all’art. 57.

La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è intervenuta tra l’altro in materia di codici di comportamento dei pubblici dipendenti demandando al Governo l’emanazione di un nuovo Codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 è stato quindi emanato il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, in vigore dal 19.6.2013, qui di seguito pubblicato.

Infine, l’art. 54 del D.lgs. 165/2001, riformulato dalla Legge 190/2012, prevede che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un proprio codice di comportamento.

Art.59 CCNL Nuovo Codice Disciplinare

Ultima modifica: 5 Giugno 2025, 16:57

Manuale di gestione documentale

In fase di aggiornamento

In applicazione delle disposizioni delle Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, il manuale di gestione documentale, di cui all’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2021 avente ad oggetto “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“, descrive il sistema di gestione e di conservazione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una sottosezione chiaramente identificabile dell’area “Amministrazione trasparente”, il Manuale di gestione documentale.

Il Manuale di gestione documentale con i relativi previsti allegati è stato approvato con deliberazione delle Giunta comunale n. xx/2025.

I documenti di seguito riportati, Manuale di gestione documentale e relativi allegati, dettagliano quanto definito nel Manuale relativamente a tempi, modalità, misure organizzative e tecniche per il buon uso degli strumenti di dematerializzazione (protocollo informatico, PEC, PEO, firma digitale, ecc.).

Tra gli allegati del Manuale di gestione documentale vi è il manuale di conservazione che descrive l’organizzazione, i ruoli e i processi adottati ai fini della conservazione a norma, in applicazione delle disposizioni delle Linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Documenti e Allegati

Allegati:

Ultima modifica: 5 Giugno 2025, 16:56