Bilancio preventivo e consuntivo

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 1 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il Bilancio di previsione è uno degli strumenti fondamentali di programmazione e controllo dell’ente, è un documento annuale di previsione deliberato in pareggio complessivo tra entrate e uscite. È corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.

Il rendiconto della gestione è il documento predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno finanziario successivo a quello cui si riferisce, nel quale sono certificate le entrate e le spese sostenute dall’ente nell’esercizio finanziario precedente e con cui avviene la dimostrazione dei risultati. Comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio consuntivi. Costituisce allegato al rendiconto la relazione dell’organo esecutivo.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell’ente.

Il DUP deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché ne detta le linee guida. La legge prevede che ogni anno sia approvato e pubblicato entro il 31 luglio il DUP per il triennio successivo.

Dati di bilancio direttamente dal gestionale


I bilanci in dettaglio – dati ulteriori

VARIAZIONI DI BILANCIO

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – D.U.P. 2021/2023

  • Non ancora disponibile

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In attesa che si compia il percorso indicato dalla direttiva 2011/85/Ue la quale prevede che, entro il 2020, i sistemi di contabilità pubblica dei Paesi membri si basino su un’impostazione prevalente economica–patrimoniale, gli enti locali si devono cimentare anche per l’esercizio 2017 con un sistema ancora derivato dalla contabilità finanziaria mediante la matrice di transizione di Arconet.

Novità per il 2017 Per il 2017 il principio contabile 4/3 come modificato dal Dm 18 maggio 2017 prevede quatto sostanziali novità: a) Modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio netto nel caso di rivalutazioni. b) Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo rischi dello stato patrimoniale. d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. Partecipazioni e accantonamenti Il punto 6.1.3. stabilisce che le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all’articolo 2426, n. 4, del Codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, e nello stato patrimoniale ha come contropartita  l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Solo nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione e non direttamente nello stesso esercizio come in precedenza disciplinato, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Tenuto conto dell’obbligatorietà del metodo del patrimonio netto per le società controllate e partecipate (non è prevista l’alternativa con il metodo del costo, come nel Codice civile) si è reso necessario modificare il punto 4.3. del principio per evitare duplicazioni. Infatti, gli accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’articolo 21 della legge  175/2016 e dell’articolo 1, commi 551 e 552, della legge  147/2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico-patrimoniale in quanto l’applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. 

Immobilizzazioni non azionarie Molti enti non hanno sin qui valorizzato le partecipazioni non azionarie (fondazioni, aziende speciali, consorzi, eccetera). La lettera b) del punto 6.1.3. stabilisce ora che i criteri di iscrizione e valutazione di tali organismi sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto».

Accantonamenti e fondi rischi Inoltre in deroga ai documenti Oic n. 17 e n. 21, le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita – per evitare sopravvalutazioni del patrimonio – una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell’ente. Si rinvia all’esempio n. 13. L’esempio n. 13 del principio fornisce una dimostrazione della prima valorizzazione di tali organismi.

Riserve Il punto 6.3. ridefinisce il quadro delle riserve. Vengono introdotte:  1) «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali», di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni.  2) «altre riserve indisponibili», costituite: a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato; b. dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all’utilizzo previsto dall’applicazione di tale metodo. L’esempio n. 14, nel fornire una dimostrazione della prima applicazione di questo principio, contempla la possibilità che gli enti per valorizzare queste poste possano rilevare anche un fondo di dotazione negativo.

CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

Anno 2020

In fase di aggiornamento

Ultima modifica: 22 Giugno 2021, 22:57